reverse charge

CIRCOLARE INFORMATIVA REVERSE CHARGE

Spett.le Cliente,

con la presente Vi comunichiamo che dal 01/01/2015, è stata modificata la normativa relativa al Reverse Charge nell’edilizia.

Nello specifico, per le seguenti attività:

• Servizi di pulizia negli edifici;
• Demolizioni di edifici;
• Installazione di impianti;
• Lavori di completamento di edifici.

deve venir applicato il sistema del Reverse Charge indipendentemente:

• dal rapporto contrattuale in essere tra le parti (per cui anche in caso di appalto e non solo nel subappalto):
• dal committente (anche ditta che non rientra nella categoria dell’edilizia, ad es. uffici ed imprese varie).

Si ricorda che il committente deve essere un soggetto passivo
IVA, pertanto nelle fatture a privati o a condomini, continuerà ad essere applicata l’IVA ordinaria.

Nel caso di prestazioni rientranti nel regime di Reverse Charge la fattura dovrà essere emessa senza IVA e riportare la seguente dicitura:

PRESTAZIONE DI SERVIZI SOGGETTA AL REGIME DEL REVERSE CHARGE ART. 17, COMMA 6, lettera a-ter) DPR 633/72.
L’APPLICAZIONE DELL’IVA E’ A CARICO DEL DESTINATARIO DELLA FATTURA.

L’Ufficio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali Saluti Servizi Ti-Po sas
Trieste, 19 gennaio 2015

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